{"Titolo":"INPS Assegno temporaneo per i figli minori: istruzioni applicative","Testo":"\u003Cp\u003E\u003Cem\u003EL\u0026#39;INPS pubblica la circolare applicativa della misura introdotta dal DL 79\/2021 \u003C\/em\u003E\u003C\/p\u003E\n\n\u003Cp\u003ECon \u003Ca href=\u0022https:\/\/servizi2.inps.it\/servizi\/CircMessStd\/VisualizzaDoc.aspx?tipologia=circmess\u0026amp;idunivoco=11786\u0022 target=\u0022_blank\u0022\u003Ecircolare n.93 del 30 giugno 2021\u003C\/a\u003E, l\u0026#39;INPS fornisce le istruzioni operative per la richiesta e la fruizione dell\u0026#39;Assegno temporaneo per i figli minori, istituito - a decorrere dal 1\u0026deg; luglio e fino al 31 dicembre 2021 in via temporanea - dal DL 79\/2021.\u003C\/p\u003E\n\n\u003Cp\u003ELa circolare tratta, nel dettaglio:\u003C\/p\u003E\n\n\u003Cul\u003E\n\t\u003Cli\u003Ei requisiti e l\u0026#39;ambito di applicazione dell\u0026rsquo;Assegno temporaneo per i figli minori\u003C\/li\u003E\n\t\u003Cli\u003Ela misura dell\u0026rsquo;Assegno temporaneo\u003C\/li\u003E\n\t\u003Cli\u003Ela compatibilit\u0026agrave; dell\u0026rsquo;Assegno temporaneo\u003C\/li\u003E\n\t\u003Cli\u003Ele modalit\u0026agrave; e i termini di presentazione della domanda,\u003C\/li\u003E\n\t\u003Cli\u003Ela decorrenza della misura;\u003C\/li\u003E\n\t\u003Cli\u003Ele modalit\u0026agrave; di pagamento;\u003C\/li\u003E\n\t\u003Cli\u003Ele istruzioni contabili e il monitoraggio della spesa.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EA chi\u0026nbsp;\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\n\u003Cp\u003EL\u0026rsquo;Assegno temporaneo \u0026egrave; erogato dall\u0026rsquo;INPS in presenza di figli minori di 18 anni, ivi inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.\u003C\/p\u003E\n\n\u003Cp\u003ENB - L\u0026#39;Assegno spetta ai nuclei familiari che \u003Cem\u003E\u0026ldquo;\u003Cstrong\u003Enon abbiano diritto all\u0026rsquo;assegno per il nucleo familiare\u003C\/strong\u003E di cui all\u0026rsquo;articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153\u0026rdquo;\u003C\/em\u003E.\u003C\/p\u003E\n\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003ERequisiti d\u0026#39;accesso\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\n\u003Cp\u003EIl richiedente l\u0026rsquo;Assegno temporaneo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve cumulativamente essere in possesso dei seguenti requisiti:\u003C\/p\u003E\n\n\u003Col\u003E\n\t\u003Cli\u003Eessere cittadino italiano o di uno Stato membro dell\u0026rsquo;Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all\u0026rsquo;Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;\u003C\/li\u003E\n\t\u003Cli\u003Eessere soggetto al pagamento dell\u0026rsquo;imposta sul reddito in Italia;\u003C\/li\u003E\n\t\u003Cli\u003Eessere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d\u0026rsquo;et\u0026agrave;;\u003C\/li\u003E\n\t\u003Cli\u003Eessere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;\u003C\/li\u003E\n\t\u003Cli\u003Eessere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validit\u0026agrave;.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EMisure\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\n\u003Cp\u003EL\u0026rsquo;importo mensile dell\u0026rsquo;Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare \u0026egrave; determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge 79\/2021 e riportata in allegato anche alla presente circolare (Allegato n. 1), che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore.\u003C\/p\u003E\n\n\u003Cp\u003EL\u0026rsquo;assegno spetta dal primo giorno del mese di presentazione della domanda ed \u0026egrave; differenziato in base al numero di figli minori presenti nel nucleo, distinguendo nuclei con uno o due figli minori e nuclei con tre o pi\u0026ugrave; figli minori.\u003C\/p\u003E\n\n\u003Cp\u003EIn dettaglio, nella tabella:\u003C\/p\u003E\n\n\u003Cul\u003E\n\t\u003Cli\u003Esi prevede una soglia di ISEE pari a 7000 euro, fino a concorrenza della quale gli importi spettano in misura piena, vale a dire pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei numerosi;\u003C\/li\u003E\n\t\u003Cli\u003Esi prevede una soglia massima pari a 50.000 euro di ISEE, oltre la quale la misura non spetta.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\n\u003Cp\u003EGli importi di Assegno temporaneo spettante sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo; ci\u0026ograve; a prescindere dal grado di disabilit\u0026agrave; del minore come individuato ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).\u003C\/p\u003E\n\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EModalit\u0026agrave; e termini di presentazione della domanda, decorrenza della misura e modalit\u0026agrave; di pagamento\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\n\u003Cp\u003ELa domanda\u0026nbsp;\u0026egrave; presentata, di norma, dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, in modalit\u0026agrave; telematica all\u0026rsquo;INPS ovvero presso gli Istituti di patronato.\u003C\/p\u003E\n\n\u003Cp\u003E\u0026nbsp;\u003C\/p\u003E","Sezione":"Novit\u0026agrave;"}