L'INPS pubblica la circolare applicativa della misura introdotta dal DL 79/2021
Con circolare n.93 del 30 giugno 2021, l'INPS fornisce le istruzioni operative per la richiesta e la fruizione dell'Assegno temporaneo per i figli minori, istituito - a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021 in via temporanea - dal DL 79/2021.
La circolare tratta, nel dettaglio:
A chi
L’Assegno temporaneo è erogato dall’INPS in presenza di figli minori di 18 anni, ivi inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.
NB - L'Assegno spetta ai nuclei familiari che “non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153”.
Requisiti d'accesso
Il richiedente l’Assegno temporaneo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve cumulativamente essere in possesso dei seguenti requisiti:
Misure
L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge 79/2021 e riportata in allegato anche alla presente circolare (Allegato n. 1), che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore.
L’assegno spetta dal primo giorno del mese di presentazione della domanda ed è differenziato in base al numero di figli minori presenti nel nucleo, distinguendo nuclei con uno o due figli minori e nuclei con tre o più figli minori.
In dettaglio, nella tabella:
Gli importi di Assegno temporaneo spettante sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo; ciò a prescindere dal grado di disabilità del minore come individuato ai fini ISEE (medio, grave e non autosufficiente).
Modalità e termini di presentazione della domanda, decorrenza della misura e modalità di pagamento
La domanda è presentata, di norma, dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli Istituti di patronato.